Imballaggi, cosa prevede la direttiva sul monouso in plastica
Con il Decreto Legislativo n. 196 dellā8 novembre 2021, pubblicato in GU del 30 novembre 2021, ĆØ stata recepita la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE āsulla riduzione dellāincidenza di determinati prodotti in plastica sullāambienteā (cd. Direttiva SUP).
Il perimetro di applicazione del decreto ĆØ definito dallo stesso provvedimento attraverso lāinquadramento e la definizione dei prodotti in plastica monouso. In particolare, si segnala che non sono considerati prodotti in plastica i rivestimenti sempre in materiale plastico avente un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e che non costituisce una componente strutturale principale del prodotto finito.
Sul tema ĆØ di rilievo evidenziare che non sono considerati prodotti in plastica monouso anche ācontenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantitĆ superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in piĆ¹ di una unitĆ ā.
Il provvedimento entrerĆ in vigore in data 14 gennaio 2022, stante i differenti termini previsti allāinterno.
Il decreto prevede specifiche misure per determinati prodotti in plastica monouso, tra cui anche alcuni imballaggi. Tra le misure piĆ¹ rilevanti, riferibili ognuna a determinati imballaggi in plastica, vi sono:
- la riduzione al consumo;
- la restrizione allāimmissione sul mercato;
- la previsione di specifici requisiti strutturali e di etichettatura.
Gli imballaggi interessati dalle disposizioni del Decreto sono i seguenti:
- Riduzione del consumo: tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; determinati contenitori per alimenti.
- Restrizioni allāimmissione sul mercato: piatti, determinati contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Possono essere commercializzati, stante determinate condizioni, alternativamente agli imballaggi in plastica monouso, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati e conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1Ā° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.
Per gli imballaggi sui quali ricade tale restrizione ĆØ consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale fino allāesaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata lāimmissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dellāobbligo, ossia il 14 gennaio 2022.
- Requisiti dei prodotti: Contenitori per bevande con una capacitĆ fino a tre litri e bottiglie per bevande con una capacitĆ fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi.
Dal 3 luglio 2024, i contenitori con tappi e coperchi in plastica possono essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dellāuso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non rientrano nellāobbligo. Per tali imballaggi ĆØ consentito lāesaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata lāimmissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dellāobbligo.
Le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (Ā«bottiglie in PETĀ»), devono contenere: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata; dal 2030 almeno il 30% di plastica riciclata.
- Requisiti di marcatura: tazze o bicchieri per bevande.
Per la corretta applicazione dellāobbligo ĆØ richiamato il Regolamento attuativo 2020/2151/UE sulle specifiche tecniche di marcatura. Il provvedimento prevede inoltre la possibilitĆ di commercializzare tali imballaggi anche in assenza dei requisiti di marcatura richiesti, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata lāimmissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dellāobbligo, ossia il 14 gennaio 2022.
- ResponsabilitĆ estesa dei produttori: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacitĆ fino a tre litri, tazze o bicchieri per bevande, sacchetti di plastica in materiale leggero.
- Raccolta differenziata e requisiti del prodotto: per le bottiglie per bevande con una capacitĆ fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ĆØ previsto un obiettivo di raccolta differenziata entro il 2025 pari al 77%, e al 2029 pari al 90% dellāimmesso sul mercato nellāanno di riferimento.
- Misure di sensibilizzazione: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacitĆ fino a tre litri, tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.
Il decreto interviene poi prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni.
Per una piĆ¹ esaustiva e completa informazione sul suddetto decreto di recepimento si rimanda al testo di legge.
(fonte: www.conai.org)
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