ƈ partita la 54^ edizione del Giffoni Film Festival, la celebre manifestazione cinematografica dedicata ai giovani pronta a offrire numerose opportunitƠ di incontro, laboratori e attivitƠ interattive per ragazzi.

Link alla scheda segnalazione per cambio fascia contributiva

Lā€™occasione per tirare le somme sui primi 20 anni di IPPR ā€“ Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo.

Nascono da un progetto di Procter&Gamble, in collaborazione con Carrefour e la partecipazione di COREPLA, i nuovi percorsi che coniugano benessere psico-fisico, sport, sostenibilitĆ  ambientale e inclusione sociale.

Bari, Teatro Petruzzelli, 14 giugno 2024 ore 14.30 – 18.00

 

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Imballaggi, cosa prevede la direttiva sul monouso in plastica

Con il Decreto Legislativo n. 196 dellā€™8 novembre 2021, pubblicato in GU del 30 novembre 2021, ĆØ stata recepita la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE ā€œsulla riduzione dellā€™incidenza di determinati prodotti in plastica sullā€™ambienteā€ (cd. Direttiva SUP).

Il perimetro di applicazione del decreto ĆØ definito dallo stesso provvedimento attraverso lā€™inquadramento e la definizione dei prodotti in plastica monouso. In particolare, si segnala che non sono considerati prodotti in plastica i rivestimenti sempre in materiale plastico avente un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e che non costituisce una componente strutturale principale del prodotto finito.

Sul tema ĆØ di rilievo evidenziare che non sono considerati prodotti in plastica monouso anche ā€œcontenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantitĆ  superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in piĆ¹ di una unitĆ ā€.

Il provvedimento entrerĆ  in vigore in data 14 gennaio 2022, stante i differenti termini previsti allā€™interno.

Il decreto prevede specifiche misure per determinati prodotti in plastica monouso, tra cui anche alcuni imballaggi. Tra le misure piĆ¹ rilevanti, riferibili ognuna a determinati imballaggi in plastica, vi sono:

  • la riduzione al consumo;
  • la restrizione allā€™immissione sul mercato;
  • la previsione di specifici requisiti strutturali e di etichettatura.

Gli imballaggi interessati dalle disposizioni del Decreto sono i seguenti:

  • Riduzione del consumo: tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; determinati contenitori per alimenti.
  • Restrizioni allā€™immissione sul mercato: piatti, determinati contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Possono essere commercializzati, stante determinate condizioni, alternativamente agli imballaggi in plastica monouso, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati e conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1Ā° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.

Per gli imballaggi sui quali ricade tale restrizione ĆØ consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale fino allā€™esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata lā€™immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dellā€™obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

  • Requisiti dei prodotti: Contenitori per bevande con una capacitĆ  fino a tre litri e bottiglie per bevande con una capacitĆ  fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi.

Dal 3 luglio 2024, i contenitori con tappi e coperchi in plastica possono essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dellā€™uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non rientrano nellā€™obbligo. Per tali imballaggi ĆØ consentito lā€™esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata lā€™immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dellā€™obbligo.

Le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (Ā«bottiglie in PETĀ»), devono contenere: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata; dal 2030 almeno il 30% di plastica riciclata.

  • Requisiti di marcatura: tazze o bicchieri per bevande.

Per la corretta applicazione dellā€™obbligo ĆØ richiamato il Regolamento attuativo 2020/2151/UE sulle specifiche tecniche di marcatura. Il provvedimento prevede inoltre la possibilitĆ  di commercializzare tali imballaggi anche in assenza dei requisiti di marcatura richiesti, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata lā€™immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dellā€™obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

  • ResponsabilitĆ  estesa dei produttori: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacitĆ  fino a tre litri, tazze o bicchieri per bevande, sacchetti di plastica in materiale leggero. 
  • Raccolta differenziata e requisiti del prodotto: per le bottiglie per bevande con una capacitĆ  fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ĆØ previsto un obiettivo di raccolta differenziata entro il 2025 pari al 77%, e al 2029 pari al 90% dellā€™immesso sul mercato nellā€™anno di riferimento.
  • Misure di sensibilizzazione: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacitĆ  fino a tre litri, tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.

Il decreto interviene poi prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni.

Per una piĆ¹ esaustiva e completa informazione sul suddetto decreto di recepimento si rimanda al testo di legge.

(fonte: www.conai.org)

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